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AI SENSI DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE L'ALIQUOTA PER L'ANNO 2009 ICI è DETERMINATA IN 7 X 1000
SONO ESCLUSE LE UNITA' IMMOBILIARE ADIBITE AD ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (D.L. n.23 del 27 maggio 2008)
c/c postale EQUITALIA GERIT SPA - POSTA - RI - ICI n.RO 88900378 IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinanti l’imposta comunale sugli immobili;
Preso atto che per l’imposta comunale sugli immobili, la competenza alla definizione delle aliquote è demandata al Consiglio Comunale, così come previsto dall’articolo 1, co. 156 della Legge 296/2006 di modifica all’articolo 6 del D.Lgs. 504/1992;
Evidenziato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere fissate entro la data prevista da norme di legge per l’approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suindicato termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno,
Evidenziato:
• Che l’articolo 77 bis della Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa smaltimento rifiuti;
• Che il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, ha stabilito, a decorrere dall’esercizio 2008, l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune;
• Che in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);
• Che l’articolo 77 bis della Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa smaltimento rifiuti;
Dato atto che per l’esercizio 2009 non si prevedono modificazioni di aliquote e di detrazione per l’abitazione principale (quest’ultima applicabile alle fattispecie non soggette ad esenzione ex legge), rispetto a quanto stabilito per l’esercizio 2008, con propria deliberazione n. 12/2007 del 10.5.2008;
Visto il D.Lgs. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 126/2008;
A voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2009 l’aliquota I.C.I. nella misure del 7 (sette) per mille;
2. Di dare atto;
• Che l’articolo 77 bis della Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa smaltimento rifiuti;
• Che il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, ha stabilito, a decorrere dall’esercizio 2008, l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune;
• Che in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);
3. di stabilire in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché l’ulteriore detrazione nella misura del 1,33 per mille della base imponibile I.C.I. fino ad un importo massimo di € 200,00;
4. di dichiarare, con separata votazione palese ad esito unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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